Onorevoli Colleghi! - L'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, che la presente proposta di legge intende istituire, ha la finalità di affrontare in modo sistematico e organico le problematiche relative al settore dei trasporti terrestri. Attraverso l'istituzione del nuovo organismo si potrà realizzare uno snellimento delle attuali strutture amministrative e una conseguente maggiore efficienza delle procedure precedentemente adottate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Il tutto allo scopo di garantire una mobilità su terra sicura e sostenibile.
      L'Agenzia, ferme restando le funzioni del Ministero dei trasporti in materia di informazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, in materia di circolazione e di sicurezza stradale, di autotrasporto di persone e di cose, di sicurezza del sistema ferroviario

 

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nazionale e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
      L'Agenzia, sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e con sede in Roma, oltre alle competenze nelle materie citate, può fornire, su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, nelle materie di sua competenza.
      Con separati regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e all'adozione dello statuto, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e alla determinazione delle relative modalità di nomina. Sono inoltre definite le modalità di trasferimento del personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e il conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri, apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza. Inoltre si provvederà alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi.
      I predetti regolamenti saranno emanati in modo da conseguire l'elevazione del livello di qualità dei servizi resi all'utenza, anche mediante processi di riorganizzazione e di informazione con il contestuale accorpamento di funzioni omogenee e con il coordinamento di tutti i servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri.
      In sede di prima attuazione delle disposizioni e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri, mediante il trasferimento delle corrispondenti quote del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti, utilizzate per le risorse umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento, nonché attraverso il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia stessa.
      Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia sarà assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi istituzionali nonché di contenuto tecnico-operativo e gestionale richiesti, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti pubblici e privati.
      Con successivi provvedimenti saranno individuate le strutture del Ministero dei trasporti necessariamente soppresse in quanto svolgenti le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia e saranno altresì individuati i beni mobili e immobili strumentali per l'attività dell'Agenzia medesima.
      L'istituzione dell'Agenzia dei trasporti terrestri, oltre ad avere effetti di snellimento delle procedure e a garantire una migliore efficienza dell'amministrazione nell'erogazione dei servizi, è in grado di produrre rilevanti economie per il bilancio dello Stato. Al momento, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al citato Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti circa 208.000 euro per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche. Tali somme, per le costanti riduzioni degli stanziamenti, sono insufficienti per far funzionare i 123 uffici dislocati sul territorio nazionale e le strutture centrali.
      In fase di avvio dell'Agenzia, pur continuando a sussistere i predetti trasferimenti, si avrebbero immediatamente dei risparmi connessi alla riduzione degli organici e alla soppressione di alcune figure dirigenziali di prima e di seconda fascia.
      Nella fase a regime, l'autonomia finanziaria dell'Agenzia sarà assicurata dagli introiti per i servizi resi all'utenza, stimabili in circa 428.000 euro annui, al netto dell'imposta di bollo che continua ad essere introitata dall'erario.
 

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